DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1659/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Belluno, Verona e Vicenza.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Belluno, Verona e Vicenza.

Numero 1659 Anno 1961 GU 22.03.1962 Codice 061U1659

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-11-30;1659

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro restituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 14 marzo 1954, e il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1954, relativo ai braccianti agricoli avventizi per la provincia di Verona, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo ai braccianti agricoli avventizi ed obbligati, il contratto collettivo 30 settembre 1959, relativo ai salariati agricoli, l'accordo collettivo i otto lire 1959, per i lavori di taglio, raccolta e trebbiatura del riso, l'accordo collettivo 1 giugno 1959, per la mietitura e trebbiatura del fieno, cereali minori e semenze, il contratto collettivo 4 giugno 1959, per la monda del riso;
- per la provincia di Vicenza l'accordo collettivo, 15 giugno 1955, relativo ai lavoratori marginali in agricoltura, il contratto collettivo 17 giugno 1957, per i braccianti avventizi, l'accordo collettivo 17 ottobre 1957, relativo al personale addetto alla raccolta ed alla trebbiatura del viso, l'accordo collettivo 30 giugno 1958, relativo agli addetti alla mietitura e trebbiatura del frumento, l'accordo collettivo 14 agosto 1952, per l'aggiornamento delle tariffe salariali in relazione alle, variazioni della scala mobile in agricoltura, l'accordo collettivo 23 ottobre 1958, per il pagamento del 23% per il lavoro prestato durante la festivita' dai salariati e dai famigliari in agricoltura, il contratto collettivo 7 novembre 1958, relativo agli obbligati in agricoltura, il contratto collettivo 17 settembre 159, relativo ai salariati fissi in agricoltura. sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo, cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Belluno, Verona, Vicenza.