I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' artigiani per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Rovigo, il contratto collettivo 8 ottobre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane ad alla macinazione, e il contratto collettivo 28 novembre 1956, relativo ai dipendenti delle aziende artigiane a bassa macinazione, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigane esercenti l'attivita' indicata nei contratti di cui al primo comma, della provincia di Rovigo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1