I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Taranto:
l'accordo collettivo 27 gennaio 1947, relativo alle retribuzioni per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura;
l'accordo collettivo 16 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per gli operai dipendenti dalle aziende artigiane di pittura e decoratura;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di pitturazione e decorazione della provincia di Taranto.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1