I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 23 aprile 1947, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, il contratto collettivo 18 dicembre 1951, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Belluno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1