DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1650/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle Imprese artigiane della provincia di Belluno.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle Imprese artigiane della provincia di Belluno.

Numero 1650 Anno 1961 GU 15.03.1962 Codice 061U1650

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1650

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo 23 aprile 1947, relativo agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane, il contratto collettivo 18 dicembre 1951, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nell'accordo e nel contratto di cui al primo comma, della provincia di Belluno.