I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per il quale e' stato stipulato, per la provincia di Forli', l'accordo collettivo 19 novembre 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la spremitura delle olive, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la spremitura delle olive della provincia di Forli'.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1