I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Viterbo, l'accordo collettivo integrativo 26 ottobre 1950, relativo agli impiegati di aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Viterbo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1