I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Imperia, il contratto collettivo 22 agosto 1952, art. 26, per i salariati fissi dell'agricoltura e il contratto collettivo 1 ottobre 1959 per i braccianti avventizi e fissi;
- per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 26 settembre 1959 relativo alle variazioni dei salari per i braccianti agricoli avventizi e semifissi e per i salariati fissi;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Imperia e La Spezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1