I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 19 settembre 1969, relativo agli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e di lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Palermo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1