DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1627/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del Vercellese e della Valsesia.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane del Vercellese e della Valsesia.

Numero 1627 Anno 1961 GU 13.03.1962 Codice 061U1627

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1627

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per il Vercellese e la Valsesia:
- il contratto collettivo 22 luglio 1958, relativo ai dipendenti da aziende artigiane;
- l'accordo collettivo 27 luglio 1959, aggiuntivo al predetto contratto 22 luglio 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa, disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, del Vercellese e della Valsesia.