DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1628/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del sughero e dalle imprese artigiane filigraniste della provincia di Genova.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti la lavorazione del sughero e dalle imprese artigiane filigraniste della provincia di Genova.

Numero 1628 Anno 1961 GU 13.03.1962 Codice 061U1628

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1628

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 28 maggio 1947, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane esercenti la lavorazione del sughero, l'accordo collettivo 12 settembre 1946, relativo alla corresponsione dell'indennita' di contingenza e relative integrazioni ai lavoratori filigranisti artigiani, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova.