I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo 22 agosto 1958, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Cuneo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1