I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quale e' stato stipulato, per la provincia di l'arma, il contratto collettivo integrativo 29 marzo 1951, relativo ai dipendenti dalle aziende molitorie artigiane, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese molitorie artigiane della provincia di Parma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1