I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 29 maggio 1947, relativo alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti all'industria, della pastificazione, l'accordo collettivo 18 giugno 1947, relativo alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa per i lavoratori addetti alla industria molitoria, l'accordo collettivo 25 novembre 1953, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti l'industria della pastificazione;
per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 3 ottobre 1947, relativo alla corresponsione dell'indennita' sostitutiva di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali esercenti molini e pastifici;
per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo alla determinazione dei salari per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria molitoria e pastaria;
per la provincia di Rovigo, l'accordo collettivo 28 luglio 1947, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti molini e pastifici;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della macinazione e della pastificazione delle province di La Spezia, Padova, Parma, Rovigo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1