I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, relativamente agli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti da aziende agricole e forestali:
per la provincia di Gorizia, il contratto collettivo 19 agosto 1957;
per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 20 maggio 1959;
per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 8 novembre 1956;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati tecnici ed amministrativi dipendenti dalle aziende agricole e forestali delle province di Gorizia, Udine, Vicenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1