I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati:
per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 15 ottobre 1954, relativo agli operai addetti all'industria del taglio boschi;
per la provincia di Sondrio, il contratto collettivo integrativo 8 luglio 1952 e l'accordo collettivo 5 maggio 1955, relativo agli operai addetti alle industrie boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali delle province di Brescia e Sondrio.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1