DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1592/1961 - Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 1592 Anno 1961 GU 02.03.1962 Codice 061U1592

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-10-31;1592

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 78. - La denominazione dell'Istituto di clinica delle malattie tropicali e subtropicali annesso alla Facolta' di medicina e chirurgia e' cambiata in "Istituto di clinica delle malattie tropicali e infettive" .
Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Clinica delle malattie tropicali e infettive".
L'insegnamento di "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e' soppresso.
Art. 130. - E' modificato nel senso che e' abrogata la propedeuticita' dell'esame di scienza delle costruzioni I ai fini della iscrizione al corso di Scienza delle costruzioni II, fermo restando l'obbligo di superare lo esame di "Scienza delle costruzioni I", prima di sostenere l'esame di "Scienze delle costruzioni II" .
Art. 135. - E' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame finale consiste in una prova grafica della durata di otto ore su un tema di architettura e di altra prova anche di otto ore su un tema di Scienza delle costruzioni in un colloquio sull'attivita', tecnico-artistica svolta dal candidato durante il corso degli studi, e principalmente nella discussione del progetto di laurea.
Tale progetto, corredato da una esauriente relazione scritta sotto forma di tesi, verra' svolto a cominciare dall'inizio dell'ultimo anno di corso. I laureandi debbono preventivamente comunicare al preside l'Istituto presso il quale intendono svolgere la loro tesi e il professore ufficiale di Facolta' che e' disposto a seguirne lo sviluppo" .