DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1595/1961 - Norme sul trattamento economico normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

Norme sul trattamento economico normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane ceramiste della provincia di Vicenza.

Numero 1595 Anno 1961 GU 02.03.1962 Codice 061U1595

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1595

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' artigiana per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 20 gennaio 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, l'accordo collettivo 29 ottobre 1957, relativo alla determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane cera miste della provincia di Vicenza.