I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' artigiana per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo 20 gennaio 1954, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, l'accordo collettivo 29 ottobre 1957, relativo alla determinazione dei minimi di retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane ceramiste, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane cera miste della provincia di Vicenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1