I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 maggio 1958, relativi al personale impiegatizio ed operaio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1