DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione.

Numero 331 Anno 2004 GU 03.02.2005 Codice 005G0024

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-12-13;331

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.


Art. 2

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Comma 1

Prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi di piante delle specie ortive e delle specie agrarie e sui tuberi-seme di patate

Comma 2

Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietole, di ortaggi, di piante oleaginose e da fibra e di tuberi-seme di patate sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che le sementi ed i tuberi-seme di patate soddisfano le condizioni previste.


Art. 3

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Comma 1

Prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Comma 2

Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti i materiali di moltiplicazione vegetativa della vite sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite al livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici della certificazione ed a controllare che i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.


Art. 4

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Comma 1

Prove ed analisi sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti e sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Comma 2

Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate prove ed analisi su campioni per verificare la conformita' delle piante e dei materiali di moltiplicazione alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti anche nel settore fitosanitario.


Nell'ambito dei controlli previsti dalle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie concernenti le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonche' i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono effettuate le prove e le analisi comparative, stabilite a livello comunitario, volte ad armonizzare i metodi tecnici di controllo delle piante e dei materiali di moltiplicazione ed a verificare che le piante e i materiali di moltiplicazione soddisfano le condizioni previste.


Art. 5

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Le analisi e le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono beneficiare di contributi finanziari della Comunita' europea e possono essere realizzate solo da autorita' statali o persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilita' dello Stato.
Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 6

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/61/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva 2003/61/CE, nonche' degli ulteriori vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.