I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati e per gli appartenenti alle categorie speciali (ex equiparati), da valere nelle Province dell'Italia settentrionale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidette, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati e gli ex equiparati dipendenti dalle imprese industriali operanti nelle Province dell'Italia settentrionale.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1