I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i concordati interconfederali 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1940 relativi alla perequazioni delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria nell'Italia del nord ed alla perequazione del trattamento economico dei lavoratori dell'industria nelle province dell'Italia centro-meridionale sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei concordati interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamata ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1