I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 gennaio 1950, relativo ai lavoratori addetti all'industria degli alimenti zootecnici, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese degli alimenti zootecnici.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1