I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1958, relativo ai dipendenti delle imprese produttrici di lampade. elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistori, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita', e decorazione luminosa, apparecchi termostatici (bottiglie isolanti).
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1