I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 8 dicembre 1950 per la rivalutazione delle retribuzioni degli operai, degli appartenenti alle categorie speciali e degli impiegati dell'industria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1