I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1957, relativo ai lavoratori dell'alimentazione dolciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dagli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1