I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il concordato interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, e l'accordo per la determinazione dei criteri di calcolo degli indici del costo della vita, di cui al verbale 5 novembre 1946, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del concordato e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nel confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1