I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 31 gennaio 1957, 31 luglio 1957, 30 ottobre 1957 e gli accordi 9 marzo 1956 e 29 luglio 1959, relativi ai lavoratori addetti alle imprese dei settori della ceramica, ivi previsti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei suddetti settori della ceramica.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1