I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 14 giugno 1952 sono regolati da norme giuridiche uniforme alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1