I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1952, relativo ai lavoratori addetti alle industrie delle budella e della trippa, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate e allo stesso allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle budella e della trippa.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1