I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 1947 per le aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini, nonche' per i lavoratori dipendenti sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1