DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1043/1960 - Riordinamento del Consiglio centrale del turismo.

Riordinamento del Consiglio centrale del turismo.

Numero 1043 Anno 1960 GU 06.10.1960 Codice 060U1043

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-27;1043

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Consiglio centrale del turismo, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, ha compiti consultivi e di studio.
Il Ministro per il turismo e lo spettacolo convoca di regola due volte l'anno il Consiglio, il quale esprime il proprio parere sull'indirizzo dell'attivita' turistica, sui criteri circa la propaganda turistica e su ogni altro argomento che interessi il turismo.
Il parere del Consiglio centrale del turismo e' obbligatorio sui provvedimenti di riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno o turismo e di delimitazione dei relativi territori, nonche' sui provvedimenti di revoca.


Art. 2

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Comma 1

Il Consiglio centrale del turismo e' presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato.
Esso e' composto da:
un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
un rappresentante del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero delle finanze;
un rappresentante del Ministero del tesoro;
un rappresentante del Ministero della difesa. Direzione generale dell'aviazione civile;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;
un rappresentante del Ministero dei trasporti;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
un rappresentante del Ministero della sanita';
un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;
un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
un rappresentante dell'Automobile club d'Italia;
un rappresentante dell'Ente nazionale assistenza lavoratori;
un rappresentante per ciascuna Regione autonoma a Statuto speciale;
tre rappresentanti delle Province, designati dal Ministro per l'interno;
due rappresentanti dei Comuni, designati dal Ministro per l'interno;
un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;
due rappresentanti degli Enti provinciali per il turismo;
due rappresentanti delle Aziende autonome di cura, soggiorno o turismo;
due rappresentanti dei sodalizi a carattere nazionale che svolgono per statuto preminente attivita' turistica;
sette datori di lavoro appartenenti alle industrie interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
sette lavoratori dipendenti da aziende interessate al movimento turistico, scelti di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni sindacali di categoria;
due lavoratori autonomi che operano nel settore del turismo, scelti su terne di nomi segnalate dalle organizzazioni professionali; due rappresentanti degli organismi a carattere nazionale che operano nel campo del turismo sociale o giovanile;
quattro esperti in materia turistica.
((un rappresentante del Touring Club italiano)).


Art. 3

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Comma 1

Il Consiglio centrale e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e dura in carica quattro anni. I suoi componenti possono essere confermati.


Art. 4

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Comma 1

Sono costituite in seno al Consiglio centrale tre sezioni. Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sono determinate, per ciascun quadriennio, la competenza per materia e la composizione delle singole sezioni.
Il Ministro puo' delegare a presiedere ciascuna sezione il Sottosegretario di Stato o un componente della sezione stessa.
Ogni componente del Consiglio puo' far parte di piu' sezioni.


Art. 5

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Comma 1

Il Ministro di propria iniziativa, o su proposta della maggioranza dei componenti assegnati alla sezione, rimette l'esame di determinati affari di Consiglio in riunione plenaria.
Sugli indirizzi, direttive e questioni di maggiore importanza il Consiglio esprime il suo parere a sezioni riunite.
Una delle tre sezioni e' investita della competenza, relativa ai provvedimenti di cui al terzo comma dell'art. 1.


Art. 6

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Comma 1

Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.