IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto l'art. 5, della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che per il personale di determinate attivita' consente il riposo settimanale mediante turni in giorno diverso dalla domenica;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Le tabelle I e III, annesse al decreto ministeriale 22 giugno 1935, concernenti la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, sono modificate nel modo seguente:
TABELLA I
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
TABELLA III
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1