I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto normativo nazionale di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di cura privati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto normativo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, del regolamento sulle commissioni paritetiche indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli Istituti di cura, privati.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1