I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono
stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi agli operai ed agli impiegati addetti alle industrie edilizia ed affini del 24 luglio 1959 e del 1 agosto 1959 sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti
sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti
dalle imprese dell'edilizia ed affini. (1) (2) (3) (4) (5) ((6))
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1