DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1026/1960 - Norme sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli Istituti contrattuali.

Norme sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali valevole ai fini degli Istituti contrattuali.

Numero 1026 Anno 1960 GU 01.10.1960 Codice 060U1026

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1026

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.