I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 20 aprile 1956 sulla computabilita' della indennita' di mensa nella retribuzione, valevole ai fini degli istituti contrattuali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1