I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 30 giugno 1955 e 8 gennaio 1957 relativi agli impiegati ed agli operai addetti alle industrie manufatturiere delle pelli e del cuoio, nonche' l'accordo nazionale 20 ottobre 1948 per le mense aziendali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi, al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto operai 8 gennaio 1957 ed allo stesso allegate, del contratto e degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1