I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957 per i braccianti agricoli avventizi sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1