I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 6 agosto 1957 e 21 ottobre 1958 per i dirigenti e per gli impiegati delle aziende agricole e forestali sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dell'accordo e del contratto indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e di tutti gli impiegati dipendenti da aziende agricole e forestali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1