I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi nazionali di scala mobile relativi ai salariati agricoli, del 24 settembre 1952, ed ai dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, del 26 aprile 1954, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dall'accordo del 24 settembre 1952 ed allo stesso allegate, del verbale indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese agricole e forestali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1