Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 1 luglio 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima, in data 23 ottobre 1958 stipulati in Genova tra l'Universita' degli studi e la Federazione italiana contro la tubercolosi per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di tisiologia dell'Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui il precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.