Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione in data 28 aprile 1958 e Patto aggiuntivo alla medesima in data 25 ottobre 1958 stipulati in Firenze tra l'Universita' degli studi e Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica dell'Universita' di Firenze.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sul art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze, in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.