I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1) e 2), della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti alla Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per l'anno 1958, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al fine di porre l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro in grado di sostenere i particolari oneri connessi con la prima applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 335, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse marittime corrisponderanno all'Associazione stessa, in aggiunta al contributo di cui all'art. 1, una addizionale pari allo 0,05 per cento dei contributi incassati.
L'addizionale di cui al precedente comma e' applicabile sino a tutto il 31 dicembre 1958.