IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 17 del Codice civile concernente l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte delle persone giuridiche;
Visti gli articoli 1 e 5 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto lo statuto del Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;
Considerato che detto Fondo svolge la propria attivita' nell'ambito della provincia di Treviso e che, pertanto, si appalesa opportuno delegare al Prefetto della Provincia stessa, l'esercizio della facolta' di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte del Fondo medesimo;
Udito il parere, del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
E' delegato al Prefetto della provincia di Treviso l'esercizio della facolta' di autorizzare l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredita' ed il conseguimento di legati da parte del Fondo di previdenza "Gino Caccianiga" per il trattamento a riposo degli stipendiati e salariati della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana, con sede in Treviso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1