IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1469, emesso nell'adunanza del 25 luglio 1958;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello della frazione Perino del comune di Coli, in provincia di Piacenza, esclusa la zona appresso indicata.
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1