E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in data 27 novembre 1962 tra l'Universita' di sviluppo di studi universitari in Verona" ai fini del finanziamento e mantenimento della Facolta' di economia e commercio che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso l'Universita' di padova con sede distaccata in Verona.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In aggiunta alle Facolta' dell'Universita' di Padova, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e' istituita la Facolta' di economia e commercio che viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti al sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100 secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, n. 10 posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. ai sensi della legge 24 giugno 1950, n. 465, dodici posti di assistente, ordinario.
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e tu regolamento demandano al Consiglio di facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo in ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con decreti suindicati e' ulteriormente modificato conte dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facolta'.