Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci elencate nella annessa Tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente(, fino al 30 giugno 1964, nella misura fissata per ciascuna voce nella Tabella stessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore, del presente, decreto, fino al 15 ottobre 1963, e' sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione del dazio per i prodotti compresi nelle sottoindicate voci della, vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione:
12.01-A-II 12.01-G-III-c
12.01-A-III 12.01-G-IV-d
12.01-E-II 12.01-G-IV-e
12.01-G-II-b 12.01-G-V-b
12.01-G-II-b 12.01-G-V-c
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno, stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.