IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, concernente la ripartizione di trecentosettantacinque posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari ai sensi dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una parziale rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, sulla base di ulteriori accertamenti relativi alla situazione di alcuni assistenti straordinari in servizio presso cattedre universitarie nell'anno accademico 1961-62 con almeno cinque anni di servizio, in qualita' di assistenti retribuiti, anche non continuativi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1962, n. 909, citato nelle premesse, e' rettificato come appresso:
1. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Statistica della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Firenze deve intendersi, invece, assegnato alla corrispondente cattedra della stessa Facolta' della Universita' di Genova.
2. Uno dei posti di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Patologia special, medica e metodologia clinica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Firenze deve intendersi assegnato alla cattedra di Endocrinologia della stessa Facolta' della Universita' di Firenze.
3. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua "letteratura francese della Facolta' di lettere e filosofia, della Universita' di Firenze deve intendersi assegnato alla cattedra di Lingua e letteratura inglese della stessa Facolta' della Universita' di Firenze.
4. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Storia economica della Facolta' di economia e commercio della Universita' di Pisa deve intendersi assegnato alla cattedra di Storia della stessa Facolta' della Universita' di Pisa.
5. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra, di Geografia, politica, dell'istituto universitario orientale di Napoli deve intendersi assegnato alla cattedra di Geografia politica ed economica dell'Asia e dell'Africa di l'istituto medesimo.
6. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Disegno di macchine della Facolta' di scienze e uno dei due assegnati a, quella di Architettura degli interni, arredamento e decorazione della Facolta' di architettura della Universita' di Firenze debbono intendersi assegnati entrambi alla cattedra di Clinica chirurgia generale e terapia chirurgica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Firenze.
7. I posti di assistente di ruolo assegnati alle cattedra di Filosofia teoretica e di Lingua amarica della Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Roma debbono intendersi entrambi assegnati alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Firenze.
8. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Lingua cecoslovacca della Facolta' di lettere e filosofia, della Universita' di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Clinica otorinolaringoiatrica della Facolta' di medicina, e chirurgia della Universita' di Messina.
9. Il posto di assistente di ruolo assegnato alla cattedra di Fisica sperimentale della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Anatomia umana normale della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Milano.
10. Uno dei posti di assistente di ruolo assegnato alla, cattedra di Urbanistica della Facolta' di architettura della Universita' di Roma deve intendersi assegnato alla cattedra di Malattie infettive della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Modena.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1