DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1596/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Terni.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Terni.

Numero 1596 Anno 1961 GU 02.03.1962 Codice 061U1596

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-11;1596

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Terni, l'accordo collettivo 9 dicembre 1947, relativo alla gratifica natalizia per i dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 10 dicembre 1947, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 2 luglio 1948, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane del ferro e dei metalli, l'accordo collettivo 5 luglio 1948, relativo agli operai dipendenti dalle aziende artigiane degli installatori di impianti ed affini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma della provincia di Terni.