I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, l'accordo collettivo integrativo 20 agosto 1953, relativo agli operai dipendenti dalle industrie boschive e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti La disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese, boschive e forestali della provincia di Belluno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1