I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, relative ai lavoranti barbieri e barbieri misti, il contratto collettivo integrativo 20 marzo 1959, relativo ai lavoratori parrucchieri dipendenti dalle aziende artigiane;
- per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 26 aprile 1948, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di barbieri e misti, l'accordo collettivo integrativo 14 dicembre 1955, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con, esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini delle province di Bologna, e Piacenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1